Esenzioni (1.1.3.1 ADR)

Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1 ADR)


In relazione alla natura dell'operazione di trasporto le disposizioni dell'ADR non si applicano:


  • trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative  sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
  • (Soppresso)
  • trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, ivi compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate all’1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;
  • trasporti effettuati dalle autorità competenti per interventi di emergenza o sotto la loro supervisione, nella misura in cui tali trasporti sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare i trasporti effettuati:
  1. dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;
  2. per contenere, recuperare o spostare nel più vicino ed appropriato luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento anomalo;
  • trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a eseguire questi trasporti in tutta sicurezza.
  • trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi d’imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi d’imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:
  1. tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati), siano ermeticamente chiuse;
  2. siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; e
  3. il carico sia fissato in imbracature o in gabbie o in altro dispositivo di movimentazione o fissato al veicolo o al container in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Questa esenzione non si applica ai recipienti di stoccaggio statici che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è vietato dall’ADR.


ATTENZIONE    I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione (esempio: trasferimento di merci pericolose tra due magazzini di stoccaggio).


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