Esenzioni (1.1.3.9 ADR)

Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto (1.1.3.9 ADR)


Le merci pericolose che sono solo asfissianti (vale a dire che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera) quando vengono utilizzate nei veicoli o nei container per fini di raffreddamento o di condizionamento, sono sottoposte solo alle disposizioni della sezione 5.5.3.


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