Novità ADR 2023

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALL' ADR 2023


La normativa ADR è revisionata con cadenza biennale, con entrata in vigore delle modifiche negli anni dispari. Non farà eccezione il 2023, che dal 1° gennaio vedrà applicarsi – per tutte le parti contraenti – gli emendamenti apportati agli allegati A e B, come previsto dall'articolo 14 dell'Accordo.

Decreto 23-01-2023 – Recepimento direttiva 2022/2407/UE per ADR 2023

La normativa ADR è revisionata con cadenza biennale, con entrata in vigore delle modifiche negli anni dispari. Non farà eccezione il 2023, che dal 1° gennaio vedrà applicarsi – per tutte le parti contraenti – gli emendamenti apportati agli allegati A e B, come previsto dall'articolo 14 dell'Accordo ( Direttiva 2022/2407/UE ).

Le disposizioni aggiornate diventeranno pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1 luglio 2023 . Riportiamo qui di seguito un sintetico riassunto che elenca le novità e le modifiche apportate al testo dell’Accordo.

I nostri consulenti esperti restano a disposizione per ogni approfondimento sui temi del trasporto di merci e rifiuti pericolosi.

Tra le novità pubblicate dal gruppo di lavoro sul trasporto delle merci pericolose dell’UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) si riportano alcune delle modifiche che riteniamo possano essere di particolare interesse e rilevanza per gli operatori del settore del trasporto di merci pericolose, in particolare:

 

  • Elenco delle abbreviazioni : stata introdotta la nuova sezione 1.2.3 contenente un elenco di tutte le abbrevia-zioni utilizzate nell’ADR.
  • Approvazione e controllo di cisterne e recipienti a pressione: gli adeguamenti riguardano i controlli amministrativi e la valutazione della conformità e il controllo propriamente detti.
  • Cisterne in materia plastica rinforzata di fibre: Lo sviluppo tecnico in tema di cisterne in materia plastica rinforzata di fibre ha condotto a importanti adeguamenti e alla stesura di un nuovo capitolo 6.13.
  • Esenzioni: Alle unità di trasporto merci in cui sono installate batterie al litio (N° ONU 3536) che forniscono energia esterna all’unità di trasporto può ora essere applicata anche l’esenzione di cui all’1.1.3.6
  • Recipienti a pressione ricaricabili: Importazione ed esportazione di gas da e per gli Stati Uniti
  • Classificazione : le modifiche di maggior rilievo riguardano le pile a bottone per le quali è precisato che il riepilogo delle prove per le batterie al litio di cui al 2.2.9.1.7 g) non deve accompagnare ogni spedizione.
  • Nuovi numeri ONU : aggiornamento della tabella A con modifiche e accorpamenti di specifiche rubriche UN.
  • Disposizioni speciali : sono previste nuove disposizioni speciali per specifici numeri ONU
  • Nuove definizioni e misure transitorie 
  • Istruzioni di imballaggio : Le modifiche introdotte riguardano principalmente le liste delle istruzioni di imballaggio che sono state in parte modificate
  • Marchio identificativo per le batterie al litio : Sul marchio per le pile al litio è soppressa l’indicazione del numero di telefono.
  • Documento di trasporto:  A determinate condizioni  si ammette la stima delle quantità di rifiuti trasportati quando non è possibile misurarli. Inoltre vengono introdotte nuove disposizioni sugli IMBALLAGGI DI SOCCOROSO.
  • Trasporto in Cisterna: Obbligo di applicazione di dispositivi di decompressione per le cisterne di gas liquefatti infiammabili, in costruzione dal 1° gennaio 2024.
  • Costruzione e prove di imballaggi: Poiché gli IBC possono ora essere fabbricati anche in materie plastiche riciclate, i grandi imballaggi di questo tipo devono recare il marchio «REC. È introdotta una nuova sottosezione inerente a procedure di valutazione della conformità, approvazione del tipo e controlli.
  • Costruzione e approvazione dei veicoli: Sistemi di estinzione automatica degli incendi al motore e di protezione termica contro gli incendi degli pneumatici a servizio di taluni veicoli per il trasporto in cisterna di tipo “FL” ED “EX/III”
  • Obbligo nomina Consulente ADR: l’obbligo è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di puro SPEDITORE indipendentemente dalle qualità di merci pericolose messe in spedizione.


ADR 2023: Decreto di Recepimento


Decreto 23-01-2023 – Recepimento direttiva 2022/2407/UE per ADR 2023

Si segnala che è uscito in Gazzetta Ufficiale il Decreto di Recepimento della direttiva (UE) 2022/2407 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale N°68 del giorno 21 marzo 2023 sancisce quindi le modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 e impone l’utilizzo dal 1 gennaio 2023 dell’ADR 2023 che diventerà obbligatoria a partire dal 1 luglio 2023.

ADR 2023

VOLUME "ADR 2023"


Traduzione italiana integrale del Regolamento ONU sul trasporto stradale delle merci pericolose, ADR 2023, in vigore a livello internazionale dal 1° gennaio 2023. Traduzione curata dal Comitato Scientifico di Orange Project coordinato dall’ing. Sergio Benassai, già Presidente del Comitato Esperti ONU sul Trasporto di Merci Pericolose e sul GHS, conferite a titolo gratuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a partire dal 2003 e trasmesse, su richiesta, alla Commissione Europea che le ha utilizzate per fini istituzionali.

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La normativa ADR è revisionata con cadenza biennale, con entrata in vigore delle modifiche negli anni dispari. Non farà eccezione il 2023, che dal 1° gennaio vedrà applicarsi – per tutte le parti contraenti – gli emendamenti apportati agli allegati A e B, come previsto dall'articolo 14 dell'Accordo.


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