Il Consulente ADR


CAP. 1.8 ADR ....>D.Lgs n 35 del 27.01.2010

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Sicurezza dei trasporti di merci pericolose
su strada e per ferrovia

1.8.3.1
1.8.3.2
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1.8.3.1
Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.











1.8.3.2
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
  1. le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

  2. che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.



1.8.3.3
Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:
verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:
le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;
l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.
l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.
1.8.3.4
La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.
1.8.3.5
Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuna Parte contraente, l'identità del proprio consulente.
1.8.3.6
Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.
1.8.3.7
Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuna Parte contraente.
1.8.3.8
Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall'autorità competente della Parte contraente.

1.8.3.9
Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, nonché dei compiti definiti a 1.8.3.3.
1.8.3.10
L'esame è organizzato dall'autorità competente o da un organismo da essa approvato.
La designazione dell’organismo avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata e si basa sui seguenti criteri:
competenza dell’organismo;
specifiche delle modalità d'esame proposte dall’organismo;
misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;
indipendenza dell’organismo da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.
1.8.3.11
L'esame ha lo scopo di verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenze necessarie per esercitare le funzioni di consulente per la sicurezza previste al 1.8.3.3, e per ottenere il certificato previsto al 1.8.3.7, e deve vertere almeno sulle seguenti materie:
  1. la conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti;

  2. le disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
    - la classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, struttura della lista delle materie, classi di merci pericolose e principi di classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose);
    - le disposizioni generali per gli imballaggi, per le cisterne e i contenitori-cisterna (tipo, codice, marcatura, costruzione, prove, controlli iniziali e periodici);
    - la marcatura, l'etichettatura, la segnalazione arancio (le iscrizioni e le etichette di pericolo dei colli, apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancio);
    - i particolari nel documento di trasporto (informazioni richieste);
    - il modo di invio, le restrizioni alla spedizione (carico completo, trasporto alla rinfusa, trasporto in grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa , trasporto in contenitori, trasporto in cisterne fisse o smontabili);
    - il trasporto di passeggeri;
    - i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
    - la separazione delle merci;
    - le limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti;
    - la movimentazione e lo stivaggio (carico e scarico, grado di riempimento, stivaggio e separazione);
    - la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
    - l'equipaggio e la formazione professionale;

1.8.3.12
L'esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale. La prova scritta consiste in due parti:
  1. al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono almeno sulle materie previste nell'elenco riportato al 1.8.3.11. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla: in tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera. Tra dette materie dev'essere attribuita particolare importanza alle seguenti:
    - misure generali di prevenzione e di sicurezza;
    - classificazione delle merci pericolose;
    - condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori-cisterna, i veicoli-cisterna, ecc.;
    - marcature ed etichette di pericolo;
    - informazioni che devono figurare nel documento di trasporto;
    - movimentazione e stivaggio;
    - formazione professionale dell'equipaggio,
    - documenti di bordo e certificati di trasporto;
    - istruzioni scritte;
    - requisiti relativi alle attrezzature di trasporto;

  2. a ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti al 1.8.3.3; questa prova è volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

1.8.3.13
Le Parti contraenti possono disporre che i candidati, che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti:

classe 1;
classe 2;
classe 7;
classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
N° ONU 1202, 1203, 1223, 3475, e il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863

Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui al presente paragrafo e sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite in 1.8.3.12. I certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza rilasciati prima del 1° gennaio 2009 per i N° ONU 1202,1203 e 1223 sono ugualmente valevoli per il N° ONU 3475 e il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863.
1.8.3.14
L'autorità competente, o l’organismo, mantiene aggiornata una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.
1.8.3.15
l certificato previsto al 1.8.3.7 deve essere redatto conformemente al modello figurante al 1.8.3.18 e deve essere riconosciuto da tutte le Parti contraenti.
1.8.3.16
Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento o superato un esame di controllo, riconosciuti dall'autorità competente.
1.8.3.17
Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.