Studio di Consulenza e Formazione ADR
Sovente una realtà non rappresenta un «problema» finché non viene riconosciuta come tale a seguito di circostanze drammatiche. Al verificarsi di tali circostanze, inoltre, non è infrequente la rappresentazione del suddetto problema all’opinione pubblica in termini distorti, che risentono cioè soprattutto dell’emotività prodotta dall’evento.
È il caso del trasporto di merci pericolose: nello stillicidio quotidiano di incidenti, infatti, passano quasi inosservati quelli coinvolgenti merci assai pericolose e non si ha quindi una esatta percezione dell’effettivo livello di rischio associato a questa tipologia di trasporti.
Il trasporto di merci pericolose comporta la conoscenza del rischio potenziale e delle relative misure di prevenzione e sicurezza indispensabili ad evitare o contenere danni derivanti da possibili incidenti.
Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni.
ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, cioè “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”.
Firmato a Ginevra il 30 Settembre 1957 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962, l’accordo è composto di poche pagine (per un totale di 17 articoli) e un protocollo d’intesa, che demanda tutte le disposizioni a due corposi allegati. Con esso vengono regolamentati:
La classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
Le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose;
Le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
Le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
I requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.
L’Unione Europea, per realizzare il mercato unico anche in questo settore, ha reso obbligatoria dall’1 Gennaio 1997 l’applicazione delle norme dell’ADR anche ai trasporti interni (Direttiva n. 94/55/CEE del 21/11/1994). Di conseguenza, la revisione biennale dell’ADR (che entra in vigore negli anni dispari) è oggetto di direttiva dell’U.E. e viene recepita nell’ordinamento italiano come Decreto Ministeriale. Nel nostro ordinamento sopravvivono anche altre norme particolari o limitate nel tempo, applicabili solo ove non contrastino con l’accordo ADR. Il 1º gennaio 2011 entrerà in vigore l'ADR 2011.
I Paesi contraenti sono al momento:
Albania, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Marocco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Repubblica Iugoslava di Macedonia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
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